IL GIUDICE ISTRUTTORE
    Letta l'istanza di rimessione in liberta' e di arresti domiciliari
 proposta dall'imputato Cecco Giuseppe nel corso del'interrogatorio in
 data 10 novembre 1989;
    Letto il parere del p.m.;
                             O S S E R V A
    In data 23 ottobre 1989 veniva depositata dal difensore un'istanza
 di rimessione in liberta' e di  concessione  di  arresti  domiciliari
 proposta  nell'interesse  di  Cecco  Giuseppe, imputato di detenzione
 illegale e di ricettazione di arma clandestina ed altro,  che  veniva
 respinta da questo ufficio in data 2 novembre 1989.
    Successivamente    allo    stesso   imputato   veniva   contestato
 all'imputato mediante  mandato  di  comparizione,  nell'ambito  dello
 stesso procedimento, il reato di ricettazione di assegno; in ordine a
 tale reato l'imputato veniva interrogato in data 10 novembre  1989  e
 nel   corso  dell'interrogatorio  conseguente  a  tale  contestazione
 l'imputato formulava le cennate richieste, benche' nella stessa  data
 fosse  stato notificato allo stesso il deposito dell'ordinanza con la
 quale questo ufficio aveva respinto le  medesime  istanze  presentate
 precedentemente dalla difesa in suo favore.
    Tale  prassi,  consentita dalle norme in vigore, che non prevedono
 la possibilita', per l'a.g. investita, di pronunciarsi in ordine alla
 inammissibilita'  di  istanze  rivolte  ad  ottenere la rimessione in
 liberta' ovvero  la  concessione  degli  arresti  domiciliari  quando
 queste  vengono  riproposte  piu'  volte  nel  corso  di una fase del
 procedimento  senza  che  siano  mutate  circostanze   di   fatto   o
 processuali che giustifichino la reiterazione delle istanze in quanto
 rilevanti ai fini della valutazione delle stesse, deve  ritenersi,  a
 parere di questo giudice, lesiva delle norme preposte alla speditezza
 del procedimento, in quanto ne rallentano il  corso,  ed  evasiva  di
 quelle che prevedono con rigori di termini riesami ed impugnative.
    L'elusione  dei  termini  di  impugnativa  di un provvedimento che
 respinga un'istanza di rimessione in liberta'  o  di  concessione  di
 arresti  domiciliari e' evidente nel fatto stesso che qui si denuncia
 e non richiede che ci si soffermi ulteriormente sull'argomento.
    Qualche  considerazione particolare va, invece, espressa in ordine
 alle conseguenze che la reiterazione di identiche  istanze  da  parte
 degli  imputati e difensori comporta sull'andamento del procedimento,
 rallentandolo inevitabilmente ed  inutilmente  rispetto  ai  fini  di
 giustizia, gli unici, val la pena di sottolinearlo, che l'ordinamento
 si prefigge come meritevoli di tutela.
    La  speditezza  del  procedimento  penale, principio ispiratore di
 molte norme del codice di  procedura  penale  abrogato  (ma  tutt'ora
 vigente  per i procedimenti in corso alla data del 24 ottobre 1989) e
 di quello appena  varato,  trova  affermazione  costituzionale  nella
 norma  contenuta  nell'art.  97  della  Costituzione  nel  piu' vasto
 concetto  di  "buon  andamento  dell'amministrazione",   cosi'   come
 ritenuto  nella  pronuncia  della Corte costituzionale n. 0018 del 18
 gennaio 1989, che esplicitamente afferma come compreso  nel  concetto
 di amministrazione anche l'amministrazione della giustizia.
    Va  sottolineato,  inoltre,  che  la  inutile  reiterazione  delle
 istanze  si  prospetta  nell'attuale  momento,  caratterizzato  dalla
 brevita'  dei  termini  in  cui  devono  essere condotte a termine le
 istruttorie  in  corso  secondo  quanto  dispongono  le  disposizioni
 transitorie,  come unicamente diretta a provocare il rallentamento se
 non addirittura la paralisi,  della  attivita'  istruttoria  per  gli
 uffici  in  cui si sono concentrate le istruttorie in corso alla data
 del 24 ottobre 1989 e che hanno visto moltiplicarsi in  pochi  giorni
 il  carico  dei  processi  ed  il  numero delle posizioni di imputati
 detenuti: e cio'  a  voler  tralasciare  ogni  valutazione  circa  la
 professionalita'  dell'attivita' difensiva che propone tali istanze e
 di quella dell'autorita'  giudicante  costretta  ad  esprimersi  piu'
 volte su medesime richieste.